Onorevoli Colleghi! - La legge 22 dicembre 1999, n. 512, recante istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, si inquadra in un filone normativo volto a riparare i danni sociali causati dai reati commessi per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 416-bis del codice penale (associazione di tipo mafioso) e ha il suo più significativo precedente nella legge 20 ottobre 1990, n. 302, la quale fissa in maniera chiara i presupposti sostanziali e le finalità delle elargizioni previste nelle suddette normative.
Ai sensi della legge n. 302 del 1990, secondo la costante interpretazione della giurisprudenza, per poter accedere alle speciali elargizioni previste per i reati mafiosi, è necessario che il fatto delittuoso da cui deriva il danno abbia un'immediata e qualificata correlazione finalistica con l'attività dell'associazione mafiosa.
In merito si precisa come proprio il sequestro di persona costituisce una modalità tipica di sfruttamento della forza intimidatrice da parte delle associazioni mafiose.
La legge n. 302 del 1990 non prevede, come presupposto imprescindibile per la concessione dell'elargizione in questione, l'accertamento tassativo delle responsabilità individuali, essendo sufficiente l'accertamento delle finalità malavitose dell'azione che ha causato l'evento lesivo.
Tale accertamento, per esplicita previsione dell'articolo 7 della legge n. 302 del